Nuova IMU
Ultima modifica 28 maggio 2024
Anno 2024
Non ci sono variazioni, per cui si applicano del aliquote approvate nella delibera del 2023.
Introduzione
A partire dall’anno 2020, tra le novità introdotte con la Legge di Bilancio, vi è l’abolizione della IUC (ad eccezione della TARI) sostituita da una nuova IMU che ha previsto l’unificazione della vecchia IMU con la TASI.
Definizioni ed informazioni generali
Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Sono escluse dal pagamento:
- le abitazioni principali e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole ed i terreni agricoli di cui alle lett. b), c) e d) del comma 758 della Legge 160/2019.
Per l’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, qualora sussistano le altre condizioni previste dall’art. 1, comma 747, lett. c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La suddetta agevolazione IMU per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.
Abitazione principale
Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Pertinenza
Per pertinenza dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle cat. C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Fabbricato
Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale.
Area fabbricabile
Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Terreno agricolo
Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
Per maggiori dettagli sulle tipologie di immobili, riduzioni, esenzioni, si rimanda alla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.
Aliquote e scadenze per il versamento dell'IMU 2024
- 1a rata – Acconto entro il 17 giugno 2024 (posticipato di un giorno poiché il giorno 16 cade di domenica)
- 2a rata – Saldo entro il 16 dicembre 2024.
Il versamento dell’imposta potrà avvenire mediante modello F24.
Il codice catastale del Comune di Casale Cremasco-Vidolasco è B881.
Lista delle tipologie di immobile e rispettive aliquote
- Abitazione principale e relative pertinenze classificata nelle categorie catastaliA1, A8, A9: 6,00 permille
- Fabbricati rurali ad uso strumentale: 1,00 permille
- Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: Esenti (art. 1, comma 751, L. 160/2019)
- Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: 10,60 permille
- Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: 10,60 permille
- Terreni agricoli: 10,60 permille
- Aree fabbricabili: 10,60 permille
Documenti
- Delibera di Consiglio comunale n. 19/2023 - Approvazione aliquote Imu per l'anno 2023.
- Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale propria "Nuova IMU".
Valore venale delle aree fabbricabili
- Delibera di Giunta comunale n. 30/2015 confermata dalla delibera di Giunta comunale n. 67/2023 - Determinazione del valore venale delle aree fabbricabili a fini del calcolo IMU
Informazioni e chiarimenti
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti, ci si potrà rivolgere al Servizio Tributi chiamando telefonicamente al n. +39 0373 456720, oppure inviando una mail all’indirizzo ragioneria@comune.casalecremascovidolasco.cr.it
Il calcolo online
Si informano i contribuenti che, per provvedere autonomamente al calcolo dell’IMU, è possibile utilizzare il calcolatore IMU 2024.