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Si informa che ai sensi del Decreto Legge 10 settembre 2021, n.122, art.1, comma 2), chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 (Green Pass). la disposizione non si applica ai bambini e agli alunni frequentanti; (per strutture scolastiche si intendono tutti gli spazi chiusi - corridoi, aule, laboratori, palestre ecc.). La misura restrittiva non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti ...” e art. 1, comma 3: “La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.