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Referendum popolari abrogativi del 12 giugno 2022

22/04/2022  - 247 letture     Servizi elettorali

Domenica 12 giugno 2022 la cittadinanza è chiamata ad esprimersi su 5 Referendum popolari abrogativi, dichiarati ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale nn.56, 57, 58, 59 e 60 in data 16 febbraio - 8 marzo 2022.

Rilascio certificati medici per il voto domiciliare nonché per votare in altra sezione, o per voto assistito

Trascrizione degli avvisi pervenuti in merito alle procedure per l'ottenimento dei certificati medici ai fini di espletare il voto domiciliare,  nonché per votare in altra sezione, o per voto assistito. ( scarica gli avvisi ufficiali in formato pdf non accessibile).

Avviso 1

Da Prefettura ai sindaci dei Comuni della Provincia. L'avviso invita a prendere atto delle note dell'ASST Crema per il rilascio dei certificati medici.

[[collapseon=Leggi trascrizione avviso Prefettura

Oggetto: Elezioni del 12 giugno 2022 - Rilascio certificati medici per voto domiciliare nonché per votare in altra sezione, o per voto assistito.

Con riferimento all'oggetto, si trasmettono in allegato le note dell'ASST di Cremona e ASST di Crema relative ai medici incaricati per il rilascio delle necessarie certificazioni.

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Avviso 2

Da Direzione sanitaria ASST Crema a Prefettura. Si tratta delle note operative per l'ottenimento dei certificati medici.

[[collapseon=Leggi trascrizione avviso ASST Crema

Oggetto: consultazione elettorali e referendarie del 12 giugno 2022 - Circ. MI 38 del 27 aprile - Rilascio certificati medici per voto domiciliare nonché per votare in altra sezione o per il voto assistito, Vs. prot. n. 26733/2022 del 27/04/2022.

Con riferimento all'oggetto, ai fine di consentire l'esercizio del diritto di voto:

  • per i cittadini non deambulanti (L.104/1992, L. 15/1991);
  • per i portatori d handicap che ne impediscano l'esercito materiale ed autonomo - voto assistito (L. 104/1992, DPR 570/1960, DPR 361/1957J;
  • affetti da infermità che ne rendono imposslbile l'allontanoimento dall'abitazione - voto domicillare {L. 22/2006 smi - L. 46/2009).

Si comunica che è garantito il rilascio delle relative certificazioni sanitarie previo inoltro della domanda al Servizio di Medicina Legale, sito in Cremo via Gramsci n. 13. da effettuarsi preferibilmente o mezzo mail (medleg@asst-crema,itj oppure di persona presso l'Ufficio Invalidi e Certificazioni (accesso consentito solo su appuntamento teefonarxdo al numero +39 0373 899 340, il lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 13.30 alle ore 15.30).

II rilascio del certificato medico è subordinato alla presentazione di idonea documentazione amministrativa e sanitaria: richiesta di attestazione di grave infermità per l'esercizio del diritto di voto elettorale; documento di identità in corso di validità dell'elettore; tessera elettorale; informativa privacy: documentazione sanitaria attestante le patologie dell'elettore e le coseguenze dettagliate sulle sue capacita fisiche o sulla sua trasportabilità; se domanda presentala da delegato, fotocopia del documento di identità del delegato in corso di validità e delega per io svolgimento delta pratica.

Maggiori informazioni e la modulistica necessaria sono reperibli sul sito dell'ASST ci Crema, all'indirizzo www.asst-crema.it, nella sezione Medicina legale.

Nelle giornate di venerdì 10 giugno 2022. sabato 11 giugno 2022 e domenica 12 giugno 2022, dalle ore 8.30 alle ore 12:30 e ~dalle ore 13.00 alle ore 17.00 il servizio verrà assicurato medrante Medico Reperibile  tramite centralino al numero +39 0373 2501, presso l'Ospedale Maggiore di Crema, Largo Ugo Dossena, 2, Piano Terra, Direzione Medica di Presidio.

Medico incaricato del rilasco dei certificati: dottor Edmondo Pea.

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Convocazione della Commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori

Scadenza: 21 maggio 2022.

La Commissione elettorale comunale è convocata nella sede del Comune in pubblica adunanza per il giorno 21 maggio 2022, alle ore 11.00, per procedere alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici di sezione per i referendum popolari indetti per il giorno di domenica 12 giugno 2022.

 Scarica l'avviso ufficiale.

Esercizio del voto a domicilio per elettori affetti da infermità che rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione

 Scarica il manifesto.

Scadenza: 23 maggio 2022.

Gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nella predetta dimora.

Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori devono far pervenire al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, tra il quarantesimo (ossia martedì 3 maggio) ed il ventesimo giorno (ossia lunedì 23 maggio) antecedente la data di votazione, l'apposito modulo da ritirare presso gli uffici comunali  attestando la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, indicandone l’indirizzo completo.

Nel caso sia necessario, l’elettore può essere assistito nel voto da un accompagnatore.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica della tessera elettorale nonché un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dalla competente Autorità Sanitaria Locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti, in capo all’elettore, la sussistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 dell’art. 1 della Legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data del certificato ovvero la condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all’elettore di recarsi al seggio.

Manifesto convocazione dei comizi

 Scarica il manifesto.

Quando si vota

Si vota solo domenica 12 giugno, dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

Il quorum

A differenza di un referendum costituzionale confermativo, in Italia per un quesito abrogativo è previsto il quorum, pertanto ognuno dei quesiti sarà valido se si sarò espresso almeno il 50 percento più uno degli elettori.

Testi dei quesiti

1. Incandidabilità dopo la condanna – Il primo quesito del referendum chiede di abrogare la parte della Legge Severino che prevede l'incandidabilità, l'ineleggibilità e la decadenza automatica per parlamentari, membri del governo, consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali nel caso di condanna per reati gravi.

[[collapseon=Testo quesito 1

Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190)?

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2. Custodia cautelare durante le indagini – Il secondo dei cinque quesiti del referendum 2022 chiede di togliere la “reiterazione del reato” dai motivi per cui i giudici possono disporre la custodia cautelare in carcere o i domiciliari per una persona durante le indagini e quindi prima del processo.

[[collapseon=Testo quesito 2

Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.447 (Approvazione del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: "o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'art.7 della legge 2 maggio 1974, n.195 e successive modificazioni."?

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3. Separazione delle carriere – Questo terzo quesito chiede lo stop delle cosiddette “porte girevoli”, impedendo al magistrato durante la sua carriera di passare dal ruolo di giudice (che appunto giudica in un procedimento) a quello di pubblico ministero (coordina le indagini e sostiene la parte accusatoria) e viceversa.

[[collapseon=Testo quesito 3

Volete voi che siano abrogati: l'"Ordinamento giudiziario" approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.192, comma 6, limitatamente alle parole: ", salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura"; la legge 4 gennaio 1963, n.1 (Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.18, comma 3: "La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se e' idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre"; il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n.26, recante «Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n.150», nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.23, comma 1, limitatamente alle parole: "nonche' per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa"; il decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, recante "Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n.150", nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dall'art.2, comma 4 della legge 30 luglio 2007, n.111 e dall'art.3-bis, comma 4, lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n.24, limitatamente alle seguenti parti: art.11, comma 2, limitatamente alle parole: "riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti"; art.13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: "e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa"; art.13, comma 1, limitatamente alle parole: "il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,"; art.13, comma 3: "3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non e' consentito all'interno dello stesso distretto, ne' all'interno di altri distretti della stessa regione, ne' con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'art.11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima."; art.13, comma 4: "4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado puo' avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento."; art.13, comma 5: "5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche."; art.13, comma 6: "6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'art.10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art.10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa."; il decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n.24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.3, comma 1, limitatamente alle parole: "Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall'art.13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160."?

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4. Valutazione degli avvocati sui magistrati – Il quesito chiede che gli avvocati, parte di Consigli giudiziari, possano votare in merito alla valutazione dell'operato dei magistrati e della loro professionalità.

[[collapseon=Testo quesito 4

Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'art.1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005, n.150», risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art.8, comma 1, limitatamente alle parole "esclusivamente" e "relative all'esercizio delle competenze di cui all'art.7, comma 1, lettera a)"; art.16, comma 1, limitatamente alle parole: "esclusivamente" e "relative all'esercizio delle competenze di cui all'art.15, comma 1, lettere a), d) ed e)"?

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5. Riforma Csm – si chiede che non ci sia più l'obbligo di un magistrato di raccogliere da 25 a 50 firme per presentare la propria candidatura al Consiglio Superiore della Magistratura.

[[collapseon=Testo quesito 5

Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n.195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.25, comma 3, limitatamente alle parole "unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'art.23, né possono candidarsi a loro volta"?

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