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Zona arancione: tutto quello che si può e non si può fare nel dettaglio

28/11/2020  - 295 letture     Coronavirus

Scritta grafica: "Nuove misure valide in Lombardia"

Di seguito sono dettagliate le misure di contenimento individuate per la "zona arancione" (artt. 1 e 2 del DPCM del 3 novembre 2020).

Spostamenti e trasporti

Limitazioni agli spostamenti sul territorio

Sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale, con eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È altresì consentito il transito sul territorio regionale se necessario a raggiungere territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti.

È vietato ogni spostamento – con mezzi di trasporto pubblici o privati – in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei casi in cui è prevista.

Resta sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

All’interno del proprio comune è consentito spostarsi dalle ore 5 alle ore 22 senza dover motivare lo spostamento.

Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Per giustificare gli spostamenti verso altre regioni o comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, così come per gli spostamenti notturni, sarà necessario esibire una autodichiarazione.

Trasporto pubblico locale

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, anche non di linea, la capienza è limitata ad un massimo del 50% del totale.

Il limite non si applica per il trasporto scolastico dedicato.

Esercizi commerciali, servizi alla persona, ristorazione

Attività commerciali, negozi e servizi disponibili

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Non sono più previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.

Tali attività si svolgono nel rispetto delle  linee guida regionali per il commercio al dettaglio in sede fissa.

Nelle giornate festive e prefestive, resta invece confermata la chiusura degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

All’ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l’apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto dei relativi protocolli.

Bar, ristoranti, delivery e asporto

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.

L’asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, mentre la consegna a domicilio è permessa senza vincoli di orario.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo autostrade, ospedali e aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza minima di un metro tra ciascuna persona.

Istruzione e formazione

Didattica a distanza

Per tutti gli studenti delle scuole superiori le lezioni continuano a svolgersi tramite didattica a distanza.

Per i corsi di formazione pubblici e privati resta confermata la possibilità di svolgimento esclusivamente in modalità a distanza.

Didattica in presenza

Le attività didattiche ed educative per i nidi, scuole materne, scuole elementari e prima media continuano a svolgersi in presenza.

Tornano in presenza anche le classi di seconda e terza media.

È obbligatorio utilizzare dispostivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

Per gli alunni delle scuole superiori è possibile svolgere attività in presenza soltanto se vi è la necessità di:

  • utilizzare i laboratori,
  • mantenere una relazione educativa nei confronti di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.

Università

Le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica proseguono le proprie attività formative e curriculari attraverso la modalità a distanza, fatta eccezione per quelle relative al primo anno del corso di studi e ai laboratori, che possono invece svolgersi in presenza, nel rispetto dei protocolli specificamente dedicati a tali attività.

I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività eventualmente individuate dalle Università possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza.

Formazione professionale

Attività culturali, eventi, tempo libero

Attività culturali

Sono sospese le mostre e servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura.

È inoltre confermata la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

Eventi

Sono sospesi convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

Sono inoltre vietate sagre, fiere di qualunque genere ed altri eventi analoghi.

Tempo libero

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.

È confermata la chiusura di sale da ballo, discoteche o locali simili, sia all'aperto che al chiuso.

Restano sospese anche le attività dei parchi tematici e di divertimento.

Sport

Sono consentiti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico, soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. Gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale sono consentiti a porte chiuse.

Resta sospeso lo svolgimento degli sport di contatto individuati con decreto 13.10.2020 del Ministro per le politiche giovanili e lo sport. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.

Presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, è consentito lo svolgimento esclusivamente all’aperto dell’attività sportiva di base e dell’attività motoria in genere, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.

Restano chiuse palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche).

È consentito lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per l’attività motoria, fatti salvi i casi in cui sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

Luoghi di culto e cerimonie

Viene garantito l'accesso ai luoghi di culto, che deve però avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

Misure di protezione e prevenzione del contagio

Mascherine

Rimane obbligatorio utilizzare sempre la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione.
Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro.

Distanziamento

All’obbligo di indossare la mascherina si aggiungono le altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani.

Si raccomanda inoltre di non ricevere a casa persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Sintomi e autoisolamento

Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante.

Altre attività sospese

È confermata la sospensione di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

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