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Separazione o divorzio in comune

Dall’11 dicembre 2014 potete rivolgervi all’Ufficiale di Stato Civile per:

  • la separazione consensuale;
  • il divorzio (può essere richiesto dopo 3 anni dalla separazione consensuale o giudiziale)
  • la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Chi

Per richiedere la separazione o il divorzio in Comune è necessario che entrambe le parti siano d’accordo e che non ci siano:

  • figli minorenni;
  • figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave;
  • figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
  • accordi di trasferimento patrimoniale.

Come

Dovete prendere appuntamento e presentarvi insieme per firmare l’accordo (con o senza avvocato).
Passati 30 giorni ci sarà un altro appuntamento per confermare l’accordo. A questo punto separazione, divorzio o modifica delle condizioni diventano ufficiali con effetto retroattivo dalla data del primo appuntamento.

Se non vi presentate a questo secondo appuntamento non potete confermare l’accordo e quindi separazione, divorzio o modifica delle condizioni non vengono registrati.

Quanto costa

Diritto fisso di 16,00 euro.

Dove

All’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due coniugi o del Comune in cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.

Per informazioni

Per info e prendere appuntamento:

Riferimenti normativi

 Ultimo aggiornamento: 08/02/2019


Scrivici
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


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